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  • Immagine del redattoreJessica D'Angelo

MULTE, SOLLECITI, PAGAMENTI RIDOTTI E CONTESTAZIONI: UNA BREVE MA UTILE GUIDA IN CASO DI NECESSITA'.

Il nostro ordinamento riconosce al guidatore la possibilità di tutelarsi.

La nostra Costituzione, infatti, considera il diritto di difesa come sacro e inviolabile in tutte le fasi e i gradi di giudizio. Anche se in tale circostanza si fa riferimento alla responsabilità penale, questo principio può essere esteso a ogni settore del diritto e, quindi, anche alle violazioni del Codice della Strada. Ecco, perché, contro le sanzioni amministrative previste per la violazione delle regole sulla circolazione è riconosciuta la possibilità di proporre ricorso.

Il legislatore riconosce all’automobilista sanzionato la facoltà di seguire due percorsi di tutela. In particolare, si tratta di due procedure alternative, nel senso che quando si ricorre a una si preclude definitivamente la possibilità di utilizzare l’altra.



Nel dettaglio, esse sono:

  • ricorso al Prefetto: per seguire tale procedura hai a tua disposizione un lasso di tempo piuttosto lungo. Il nostro ordinamento ti riconosce, infatti, la possibilità di presentare il ricorso entro 60 giorni dal momento della notifica del verbale con l’indicazione della sanzione. L’impugnazione può essere presentata personalmente o per il tramite di un legale e può essere recapitata all’ufficio competente a mano, attraverso il servizio postale o tramite pec;

  • ricorso dinanzi al giudice di pace: se decidi di rivolgerti all’autorità giudiziaria devi farti assistere da un avvocato. Il ricorso contro le sanzioni per violazione del Codice della Strada non rientra, infatti, tra le ipotesi in cui è riconosciuta la possibilità di stare in giudizio da soli. In tal caso, i termini per impugnare la multa sono più ridotti. Infatti, essi consistono in 30 giorni dal momento della notifica del verbale. A differenza del ricorso al Prefetto è prevista la possibilità di chiedere la sospensione cautelare dell’efficacia della sanzione fin quando la questione non viene definita nel merito (fino a quando cioè il giudice non decide se hai torto o ragione).


LA MULTA PAGATA IN FORMA RIDOTTA

Affrontiamo ora l’argomento che forse interessa di più.

Abbiamo visto che se vieni multato hai la possibilità di difenderti. Ma tale facoltà è riconosciuta anche se hai già pagato la sanzione? Sul punto, purtroppo, dobbiamo darti una risposta che non ti piacerà: non puoi impugnare la sanzione amministrativa se hai già pagato. In pratica non si può fare ricorso contro una multa già pagata.

Con tale comportamento, infatti, non solo hai ammesso tacitamente la tua colpa e ti sei assunto le tue responsabilità dinanzi al sistema, ma hai anche, e soprattutto, goduto di un beneficio economico: la riduzione della sanzione del 30% sull’importo originario. Facciamo ovviamente riferimento all’ipotesi del pagamento in misura ridotta. I termini per poter godere di tale vantaggio sono ovviamente molto ristretti: si parla di cinque giorni dal momento della notifica del verbale.

Il divieto di proporre ricorso in tal caso, oltre ad essere espressamente indicato dal Codice della Strada, è stato più volte ribadito dalla magistratura nelle sue numerose sentenze in materia. Tale principio, in particolare, è stato esteso anche all’ipotesi di pagamento effettuato per intero e, quindi, al di fuori delle circostanze di riduzione riconosciute dalla legge.


Questo non toglie che potresti tentare, dinanzi a vizi di evidenti, che non richiedono alcuna interpretazione, la carta del ricorso in autotutela, ossia la richiesta di cancellazione della multa allo stesso organo accentratore che ti ha elevato il verbale. Nessuno ti garantisce che il ricorso sarà accolto, né che riceverai risposta, anche se esistono sentenze secondo cui la P.A., dovendo trattare tutti i cittadini allo stesso modo, senza discriminazioni, ma soprattutto senza speculare sui propri errori, sarebbe tenuta ad accogliere il ricorso in autotutela.

Una richiesta di questo tipo è da tenere distinta dal ricorso che si presenta dinanzi al Prefetto in quanto, in questo secondo caso, la richiesta viene fatta direttamente all’organo che ha elevato il verbale (come la polizia municipale).


SOLLECITO PER UNA MULTA GIA' PAGATA

Ipotesi diversa è quella in cui ti viene inviato un avviso di pagamento per una sanzione alla quale hai già adempiuto.

In tal caso, per ovvie ragioni, nessuno può chiederti di un ulteriore sacrificio economico. In questa ipotesi, infatti, hai già rimediato alla tua colpa. Ti è stata elevata una contravvenzione e tu hai fatto il tuo dovere: questo vale sia quando hai pagato in forma ridotta sia quando hai saldato l’intera cifra. Inoltre, tale principio si applica anche all’ipotesi in cui tu abbia proposto ricorso (in autotutela o di fronte al giudice) e sia stato condannato ad adempiere.

Se, dunque, hai già pagato la multa non temere: puoi levarti dall’impiccio attraverso un’istanza all’ente che ti ha inviato il sollecito. In questa circostanza, infatti, è sufficiente produrre una copia del bonifico o della ricevuta di avvenuto pagamento.


 

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